Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/2012

Corte cost., ord. 19 ottobre 2012, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
235/2012
Data di deposito
19 ottobre 2012
Data di decisione
10 ottobre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:235

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36660

Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità, pregiudicando, in tal modo, anche il diritto ad un serio ristoro spettante all'espropriato, così come impone l'articolo 6 ed all'articolo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per il tramite dell'art. 117, 1° comma. Infatti, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001 e quindi la questione è ormai divenuta priva di oggetto. - Vedi sentenza n. 338 del 2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, della questione oggetto dell'ordinanza di rimessione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42) e dell'art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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