Corte costituzionale
Ordinanza n. 235/2012
Corte cost., ord. 19 ottobre 2012, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 235/2012
- Data di deposito
- 19 ottobre 2012
- Data di decisione
- 10 ottobre 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 37, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 36660
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), nella parte in cui, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI o di dichiarazione/denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità, pregiudicando, in tal modo, anche il diritto ad un serio ristoro spettante all'espropriato, così come impone l'articolo 6 ed all'articolo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per il tramite dell'art. 117, 1° comma. Infatti, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma 7, del d.P.R. n. 327 del 2001 e quindi la questione è ormai divenuta priva di oggetto. - Vedi sentenza n. 338 del 2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, della questione oggetto dell'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42) e dell'art. 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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