Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/2012

Corte cost., ord. 19 luglio 2012, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/2012
Data di deposito
19 luglio 2012
Data di decisione
20 giugno 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 36528

È manifestamente inammissibile - per irrilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in presenza delle condizioni ivi stabilite, di procedere volontariamente alla interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto, in riferimento agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117, primo comma della Costituzione. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione disciplinato dall'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 e, nella specie, attivato a seguito della richiesta, del locale Consultorio familiare, di autorizzare una minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza senza informarne i genitori. Come più volte affermato da questa Corte, in tale procedimento al giudice tutelare è affidato solo il compito di emettere la "autorizzazione a decidere" (finalizzata ad integrare la volontà della minorenne, dati i vincoli gravanti sulla sua capacità di agire), non quello di decidere o di codecidere, sull'an della interruzione della gravidanza. Ne deriva che la denunciata norma dell'art. 4 della legge n. 194 del 1978, che tale interruzione consente, non viene in applicazione del giudizio a quo . - Sul ruolo del giudice tutelare nel procedimento di cui all'art. 12 della legge n. 194 del 1978: sentenza n. 196 del 1987; ordinanze n. 463 del 1988, n. 293 del 1993, 76 del 1996, n. 126 e n. 514 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 32, primo comma, 11 e 117 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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