Corte costituzionale
Sentenza n. 88/2011
Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 17 febbraio 2010
Parametri
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 37, comma 2, bis, codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)
- art. 10, legge n. 482 del 15 febbraio 1999
- art. 18, legge n. 482 del 15 febbraio 1999
Massime
Massima n. 35489
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia) - secondo cui «la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2» della legge stessa - sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, per la evidente carenza di ogni motivazione a supporto della prospettata doglianza, tanto più necessaria in un giudizio in via principale. Per la necessità di un'espressa motivazione in ordine alle singole censure prospettate nei giudizi in via principale v., di recente, le sentenze n. 10, n. 119 e n. 278 del 2010.
Massima n. 35490
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia) - secondo cui «la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2» della legge stessa - sollevate, in riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera h ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nella specie, infatti, il legislatore regionale non ha inteso interferire con la determinazione dei nomi dei luoghi che si realizza attraverso l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale, mirando la denunciata disposizione genericamente ad incentivare il ricorso ai dialetti nella "cartellonistica"; in base dell'art. 6 Cost., del resto, la tutela attiva delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la cui disciplina non è integrata solo dalla legge 15 febbraio 1999, n. 482, di tutela delle minoranze linguistiche storiche, poiché sia prima che dopo l'approvazione di tale legge sono state adottate apposite leggi regionali di sostegno dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni; né la disposizione censurata ha leso - alla luce dell'art. 117, secondo comma, lettera h ), Cost. - la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di circolazione stradale, poiché tale disposizione, correttamente intesa, non si riferisce alla segnaletica stradale, né la "cartellonistica" ivi prevista può essere assimilata ad un segnale di localizzazione territoriale del confine del comune (art. 37, comma 2- bis , del vigente codice della strada). Sulla tutela delle minoranze linguistiche regionali v., di recente, le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170 del 2010. Più specificamente, in relazione alla toponomastica locale, v. la sentenza n. 346 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevata, con riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, comma 2, sollevate, con riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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