Corte costituzionale
Sentenza n. 60/2011
Corte cost., sent. 25 febbraio 2011, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/2011
- Data di deposito
- 25 febbraio 2011
- Data di decisione
- 21 febbraio 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Veneto n. 5 del 22 gennaio 2010
- art. 3, comma 2, alinea e lett. c), legge della Regione Veneto n. 5 del 22 gennaio 2010
- art. 3, comma 3, legge della Regione Veneto n. 5 del 22 gennaio 2010
- art. 4, comma 1, alinea e lett. b), legge della Regione Veneto n. 5 del 22 gennaio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35393
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c ), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b ), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Cost., sotto il profilo per cui nell'attribuire alla Giunta regionale, anziché al Consiglio regionale, la competenza a concedere agevolazioni fiscali e nel non specificare la natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e la tipologia dei tributi interessati, violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale principio «non ha alcuna attinenza con la ripartizione delle competenze in tema di agevolazioni fra i diversi organi della Regione, né con la natura o il contenuto degli atti con cui tali agevolazioni sono concesse».
Massima n. 35394
Non è fondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c ), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b ), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 - i quali stabiliscono che la Giunta regionale può concedere agevolazioni fiscali nei limiti annualmente stabiliti con legge finanziaria regionale - sollevata sotto il profilo per cui, attribuendo la determinazione delle agevolazioni alla competenza amministrativa della Giunta regionale anziché alla competenza legislativa del Consiglio, violerebbero la riserva di legge in materia tributaria. Premesso che, in linea di principio, anche le norme di agevolazione tributaria, come le norme impositive, sono soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. «perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali dei tributi», nel caso di specie il denunciato contrasto con detto principio non sussiste ove le disposizioni impugnate siano interpretate nel senso che la legge finanziaria regionale, cui dette disposizioni fanno riferimento, deve fissare non solo i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, «ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio, nonché i relativi tributi». In tal modo, la competenza della Giunta risulta condizionata alla adozione di una compiuta disciplina delle agevolazioni da parte del legislatore regionale, di tal che essa sarà circoscritta e si risolverà in un'attività meramente amministrativa. Sull'assoggettamento delle norme di agevolazione tributaria al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., v. la citata sentenza n. 123 del 2010.
Massima n. 35395
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c ), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b ), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 - censurati sotto il profilo per cui consentirebbero alla Giunta regionale di concedere agevolazioni su tributi istituiti e disciplinati da legge statale. Poiché le norme censurate stabiliscono testualmente che le agevolazioni cui esse si riferiscono sono concesse dalla Giunta regionale su non individuati tributi, canoni o altri diritti, «per quanto di competenza», tale riferimento alla sfera di competenza regionale deve essere inteso nel senso che le agevolazioni possono avere ad oggetto - oltre che i tributi propri, cioè i tributi istituiti e disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. - solo quei tributi statali per i quali la legge statale consente espressamente alle Regioni di disporre le agevolazioni medesime, e la cui individuazione è rimessa alla futura iniziativa legislativa regionale, di tal che non sussiste la lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato. Per la dichiarazione di incostituzionalità di una legge della Regione Campania recante agevolazioni con riguardo indistintamente a tutti i tributi vigenti, v. la citata sentenza n. 123 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 (Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lettera c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lettera b), della legge della Regione Veneto n. 5 del 2010 sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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