Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2011
Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2011
- Data di deposito
- 11 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 220 del 19 agosto 2003
- legge n. 280 del 17 ottobre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 35360
Possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'inammissibilità dell'intervento di soggetti diversi rispetto a quelli sopra elencati non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, quand'anche sospeso in via di fatto nell'attesa della pronuncia della Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l'accesso delle parti prima che, nell'ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Sull'inammissibilità di interventi spiegati da soggetti che non siano parti del giudizio a quo né titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 288/2010 e ordinanza collegiale allegata alla sentenza n. 245/2007.
Massima n. 35361
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata da una delle parti costituite in relazione alla mancata adeguata valutazione della natura del provvedimento contestato nel giudizio a quo . Infatti, il rimettente, sia pure implicitamente, si è conformato all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ancorché adottate nel contraddittorio delle parti, le decisioni assunte dalla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (organismo, peraltro, sostituito in seno al CONI dal neo istituito Tribunale nazionale arbitrale dello sport) hanno la natura di provvedimenti amministrativi, di talché non è, in linea di principio, implausibile che il giudice amministrativo affermi la sua giurisdizione (che è di natura esclusiva) nei confronti di ogni tipo di decisione della Camera di conciliazione ed arbitrato. Nel senso che il difetto di giurisdizione, per essere rilevabile, deve essere macroscopico, v. la citata sentenza n. 34/2010.
Massima n. 35362
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata da una delle parti costituite, poiché il rimettente, più che esporre un reale dubbio di costituzionalità, ricercherebbe un improprio avallo all'interpretazione da lui in passato seguita e, ora, sconfessata dal giudice del gravame. Invero, il TAR del Lazio, dopo avere riferito i profili della propria precedente posizione, si dà carico del fatto che essa è stata motivatamente disattesa dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dal Consiglio di Stato, il quale, pur ritenendola l'unica possibile, si pone peraltro in termini problematici rispetto alla compatibilità costituzionale della propria interpretazione. Pertanto, di fronte all'opposta tesi, argomentatamente sostenuta dal giudice del gravame, che è, riguardo al caso, anche giudice di ultima istanza di merito, non restava al rimettente, proprio in quanto aderiva all'interpretazione del Consiglio di Stato, che sollevare il presente dubbio di costituzionalità, in tal senso portando a compimento l' iter esegetico lumeggiato dal massimo organo di giustizia amministrativa.
Massima n. 35363
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b ), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi. Premesso che la censura ha carattere unitario, poiché l'evocazione degli artt. 103 e 113 Cost. non si traduce nella prospettazione di illegittimità costituzionali diverse da quelle formulate in relazione all'art. 24 Cost. e concernenti l'asserita preclusione della possibilità per il giudice statale di conoscere questioni riguardanti diritti soggettivi o interessi legittimi; il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia ritenuta dal giudice a quo diritto vivente, ha fornito una chiave di lettura costituzionalmente orientata delle norme del suddetto d.l., sostenendo che, laddove il provvedimento delle Federazioni sportive o del CONI incida anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere, sicché il giudice amministrativo può conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale ed indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dal destinatario della sanzione. Pertanto, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al diritto vivente del giudice dotato di giurisdizione esclusiva in materia secondo la legge, è riconosciuta la tutela risarcitoria, che non é preclusa dall'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari (posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo). È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa da quella in generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente sortirebbe effetti ripristinatori, potendo intervenire solo dopo l'esperimento di tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e costituirebbe comunque un'intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento legislativo di tutelare l'ordinamento sportivo) non viola l'art. 24 Cost. Del resto, ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento; lo stesso art. 2058 cod. civ., richiamato dall'art. 30 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), prevede il risarcimento in forma specifica come un'eventualità, peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice. Nel caso di specie, secondo il diritto vivente, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento, escludendo l'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo. Sulla subordinazione logica del diritto di azione alla sia pur astratta configurabilità di una posizione soggettiva sostanziale giuridicamente rilevante, v. la citata sentenza n. 87/1979. Per l'affermazione che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali», v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 403/2007, n. 356/1996 e ordinanza n. 85/2007. Per l'affermazione che «appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie» dei portatori di interesse che si contrappongono, v. la citata sentenza n. 254/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, con legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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