Corte costituzionale
Sentenza n. 48/2011
Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/2011
- Data di deposito
- 11 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, lett. b), legge della Regione Marche n. 25 del 13 novembre 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 15, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. c, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
- art. 8, comma 1, lett. e, legge n. 36 del 22 febbraio 2001
Massime
Massima n. 35359
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b ) della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 censurato - in relazione agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - nella parte in cui vieta l'installazione di impianti per la telefonia mobile negli ( recte sugli) impianti sportivi. Premesso che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione di un permesso a costruire concernente un impianto di telefonia mobile il quale risulta ubicato immediatamente all'esterno di una pista di pattinaggio, le questioni sono irrilevanti posto che il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata. Infatti, a differenza di quanto implausibilmente ritenuto dal giudice a quo - secondo il quale il concetto di impianto sportivo comprenderebbe, oltre lo spazio destinato all'attività sportiva, anche quella parte dei percorsi di accesso esterni alla recinzione dell'impianto stesso - lo spazio fisico dell'impianto sportivo è delimitato dalla rete esterna di recinzione e non è possibile considerare come spazio di supporto l'intera rete stradale che conduce all'accesso allo stesso. L'erroneità della lettura del rimettente emerge, altresì, dalla circostanza che essendo quella censurata, una norma di divieto, di essa deve essere data necessariamente un'interpretazione restrittiva.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) sollevate, in relazione agli articoli 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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