Corte costituzionale

Sentenza n. 48/2011

Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/2011
Data di deposito
11 febbraio 2011
Data di decisione
7 febbraio 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, lett. b), legge della Regione Marche n. 25 del 13 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 35359

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b ) della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 censurato - in relazione agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - nella parte in cui vieta l'installazione di impianti per la telefonia mobile negli ( recte sugli) impianti sportivi. Premesso che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione di un permesso a costruire concernente un impianto di telefonia mobile il quale risulta ubicato immediatamente all'esterno di una pista di pattinaggio, le questioni sono irrilevanti posto che il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata. Infatti, a differenza di quanto implausibilmente ritenuto dal giudice a quo - secondo il quale il concetto di impianto sportivo comprenderebbe, oltre lo spazio destinato all'attività sportiva, anche quella parte dei percorsi di accesso esterni alla recinzione dell'impianto stesso - lo spazio fisico dell'impianto sportivo è delimitato dalla rete esterna di recinzione e non è possibile considerare come spazio di supporto l'intera rete stradale che conduce all'accesso allo stesso. L'erroneità della lettura del rimettente emerge, altresì, dalla circostanza che essendo quella censurata, una norma di divieto, di essa deve essere data necessariamente un'interpretazione restrittiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) sollevate, in relazione agli articoli 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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