Corte costituzionale

Sentenza n. 42/2011

Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/2011
Data di deposito
11 febbraio 2011
Data di decisione
7 febbraio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 40, legge della Regione Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 35331

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le ulteriori questioni proposte dalle parti costituite, ricorrenti nel giudizio a quo , nella loro memoria. Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 50/2010.

Massima n. 35332

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata da una delle parti costituite, per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti nei giudizi a quibus , conseguente al fatto che essi, nelle more del giudizio di costituzionalità, sono stati assunti, avendo la Asl dato luogo, dopo la stabilizzazione dei dirigenti sanitari precari, allo scorrimento delle graduatorie. Infatti, posta l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto ai giudizi a quibus , la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento delle ordinanze di rimessione, senza che assumano alcun rilievo fatti sopravvenuti.

Massima n. 35333

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale perché la questione sarebbe tesa ad ottenere un intervento additivo indeterminato. Invero, come emerge dal complessivo tenore dell'ordinanza, il rimettente contesta il fatto che la normativa regionale preveda la stabilizzazione del personale dirigente sanitario mediante un concorso interamente riservato ai precari, mentre le specifiche argomentazioni in ordine alle conseguenze pregiudizievoli di tale disciplina su quanti siano inseriti in una graduatoria ancora valida sono utilizzate soltanto per chiarire la rilevanza della questione rispetto alla specifica posizione di interesse fatta valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus . Per il rimettente, l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata deriva, dunque, non dalla preferenza accordata agli stabilizzandi rispetto a chi aspira allo scorrimento delle graduatorie, ma dal fatto che la procedura di stabilizzazione adottata prevede una selezione interamente riservata in violazione del principio costituzionale del pubblico concorso, come evidenzia lo stesso petitum dell'ordinanza di rimessione che chiede la dichiarazione di incostituzionalità dell'intero comma 40 dell'art. 3 della suddetta legge regionale.

Massima n. 35334

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione proposta dalla difesa regionale perché la legge censurata, limitandosi a recepire la scelta normativa statale, non avrebbe contenuto precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata unitamente alla disciplina statale. Quest'ultima, nel rimettere ai legislatori regionali la scelta di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale regionale precario, anzitutto si riferisce al solo personale non dirigenziale (contrariamente alla disposizione denunciata che si riferisce solo ed espressamente ai dirigenti sanitari precari) e, comunque, pone limiti, essenzialmente di equilibrio finanziario, nel cui ambito la Regione è tenuta ad esercitare le proprie competenze nella materia concorrente di tutela della salute.

Massima n. 35335

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale perché la questione sarebbe motivata per relationem , attraverso il richiamo effettuato dall'ordinanza di rimessione ad altra ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha introdotto analogo giudizio di costituzionalità. Infatti, il rimettente richiama l'autorità di un precedente giurisprudenziale per rafforzare l' incipit della sua motivazione, ma poi sviluppa adeguatamente e autonomamente una diversa questione, evocando parametri ulteriori e, soprattutto, formulando un petitum divergente da quello richiesto dal Consiglio di Stato.

Massima n. 35336

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto, nel disporre la stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale con incarico a tempo determinato, vieta alle aziende sanitarie ed agli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza, sollevata dalla difesa regionale poiché la graduatoria concorsuale in cui sono inseriti i ricorrenti dei giudizi a quibus avrebbe perso efficacia sin dal giugno 2007 ( recte 2008), ai sensi dell'art. 18, comma 7, del d.P.R. n. 483 del 1997. L'eccezione, infatti, involge questioni di fatto e di diritto delle quali si sarebbe dovuto discutere nei giudizi a quibus e che comunque non sono riferite dalle ordinanze di rimessione.

Massima n. 35337

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, in quanto dispone, nell'ambito della stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, il divieto per le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici, dal 1° gennaio 2008, di indire o proseguire procedure concorsuali ovvero di utilizzare le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione. Premesso che le deroghe al principio del concorso pubblico, del quale è elemento essenziale la natura comparativa ed aperta della procedura, sono legittime se rivolte al buon andamento dell'amministrazione, cioè se rispondono a particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere ed all'esigenza di consolidare determinate esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione medesima e non acquisibili all'esterno; la disposizione in esame prevede una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di specifiche ragioni di interesse pubblico, con conseguente violazione del carattere pubblico del concorso e dei principi di imparzialità e di buon andamento che esso assicura. (Restano assorbiti gli altri profili di censura). Sulla necessità che «l'area delle eccezioni» al concorso sia «delimitata in modo rigoroso», v. la citata sentenza n. 363/2006. Sulla legittimità delle deroghe al principio del concorso pubblico solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione, v. le citate sentenze n. 205/2006 e n. 81/2006. Nel senso che procedure selettive riservate, le quali riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso, v. la citata sentenza n. 34/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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