Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2011
Corte cost., sent. 9 febbraio 2011, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2011
- Data di deposito
- 9 febbraio 2011
- Data di decisione
- 7 febbraio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 51, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 30 dicembre 2009
- art. 9, comma 52, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 30 dicembre 2009
- art. 9, comma 53, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 30 dicembre 2009
- art. 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 31 marzo 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35324
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - concernente il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost. La circostanza che la disposizione censurata sia stata integralmente modificata ad opera dell'art. 9, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010 n. 12, in senso, peraltro, pienamente satisfattivo rispetto alle censure proposte, impedisce innanzitutto che le questioni prospettate in relazione alla formulazione antecedente della norma impugnata possano essere trasferite su quella intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, con la conseguenza che il giudizio della Corte deve riferirsi unicamente alla disposizione censurata, per il periodo della sua seppur limitata vigenza. Inoltre, non può escludersi che essa abbia avuto medio tempore applicazione. Sulla insussistenza dei presupposti di una declaratoria di cessazione della materia del contendere, vedi, citate, ex plurimis , sentenze n. 251 e n. 249 del 2009.
Massima n. 35325
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - avente ad oggetto la disciplina del sistema integrato di servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto la censura risulta sprovvista di una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.
Massima n. 35326
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - che disciplina i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione impugnata introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra le condizioni positive di ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che costituiscono il presupposto di fruibilità delle previste provvidenze. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza. (Assorbimento delle ulteriori censure).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010);
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006, così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale n. 24 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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