Corte costituzionale
Sentenza n. 330/2011
Corte cost., sent. 16 dicembre 2011, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 330/2011
- Data di deposito
- 16 dicembre 2011
- Data di decisione
- 12 dicembre 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 6, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35994
E' riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale delle altre disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010
Massima n. 35995
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 118 Cost, l'art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esse disciplinato. La norma dispone l'avvio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, di un apposito «confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale». In presenza di una sovrapposizione di materie di competenze statali e regionali e nell'impossibilità di individuarne una prevalente, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, mentre la norma censurata non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, privando, di fatto, le stesse della possibilità di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esso disciplinato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze