Corte costituzionale

Sentenza n. 325/2011

Corte cost., sent. 2 dicembre 2011, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
325/2011
Data di deposito
2 dicembre 2011
Data di decisione
22 novembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 3, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 11, comma 4, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 11, comma 5, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 13, comma 2, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 37, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 4, comma 7, lett. i), legge della Regione Puglia n. 18 del 20 dicembre 2005
  • art. 46, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 51, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 54, legge della Regione Puglia n. 19 del 31 dicembre 2010
  • art. 4, comma 7, lett. d), legge della Regione Puglia n. 18 del 20 dicembre 2005
  • art. 34, legge della Regione Puglia n. 34 del 31 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35974

E' cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, per la mancata applicazione della disposizione impugnata unitamente alla sua sopravvenuta abrogazione e alla conseguente rinuncia da parte del ricorrente.

Massima n. 35975

Non è cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, concernente l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), in presenza della rinuncia all'impugnativa da parte del ricorrente ma in assenza di formale accettazione. Dato il contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, la norma ha verosimilmente trovato applicazione nel periodo di circa sei mesi in cui è stata in vigore.

Massima n. 35976

Non è cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, in quanto l'art. 1, comma 1, lett. d ), della legge della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 6, ha aggiunto, dopo la lett. m ) del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, le seguenti lettere: «m-bis) resta fermo il divieto di esercizio dell'attività venatoria sancito dal comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalla lettera b ) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19; m-ter ) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale»: sono state così reintrodotte, a partire dal 26 aprile 2011, le disposizioni di cui alle lettere d ) e i ) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005, abrogate dall'art. 37 della legge n. 19 del 2010; tuttavia, può ragionevolmente assumersi che la disposizione censurata abbia avuto medio tempore applicazione, in quanto essa ha rimosso un divieto per un periodo di circa quattro mesi.

Massima n. 35977

Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Puglia in quanto le censure formulate dal ricorrente sarebbero generiche e non sufficientemente motivate. Le violazioni lamentate e i parametri invocati, infatti, sono sempre chiaramente individuati dalla difesa dello Stato: in tutte le questioni sollevate, risulta agevole cogliere le argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno delle asserite violazioni delle disposizioni costituzionali indicate. In senso analogo, v. citate sentenze n. 68 del 2011 e n. 332 del 2010.

Massima n. 35978

E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 in quanto la censura formulata sarebbe priva di concretezza e attualità, nonché generica, dato che non risulterebbe indicata la disposizione di legge statale con la quale la norma impugnata sarebbe in contrasto. La norma impugnata infatti, nell'istituire l'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, individua già un contenuto minimo di compiti, necessariamente collegato al nomen dell'ente; è inoltre chiaramente indicato il parametro costituzionale invocato (art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost.)

Massima n. 35979

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, in quanto l'art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che indica le categorie di soggetti esentate dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), costituisce un principio fondamentale della legislazione sia in materia di «tutela della salute», sia in materia di «coordinamento della finanza pubblica»: la norma censurata, esentando plurime categorie di assistiti, e anche gli inoccupati, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari a carico, include tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale di principio, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 35980

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14, che discende, in via consequenziale, dall'illegittimità dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2010. La prima disposizione citata, infatti, ha nuovamente inserito tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, a decorrere dal 1° luglio 2011, le medesime categorie già previste dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata.

Massima n. 35981

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera i ) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 in quanto la Regione ha dapprima previsto espressamente, nella legge istitutiva del parco regionale un divieto di circolazione, per poi abrogare tale divieto con la norma impugnata, così permettendo il transito di mezzi motorizzati nel parco, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. In materia di tutela delle aree naturali protette, infatti, la Regione non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali. In senso analogo v. citata sentenza n. 263 del 2011.

Massima n. 35982

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 - nella parte in cui abroga anche la lettera d ) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005 che prevedeva il divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991, ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici - che discende, in via consequenziale, dall'illegittimità dello stesso articolo nella parte in cui abroga il divieto di transitare con mezzi motorizzati all'interno del Parco regionale naturale «Terra delle gravine». Tale divieto di esercitare attività venatoria, come quello di transito, è stato ripristinato con la legge della Regione Puglia n. 6 del 2011, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.

Massima n. 35983

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, istitutiva dell'«Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», in quanto l'ambito di intervento dell'Agenzia regionale rientra nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. In senso analogo v. citate sentenze n. 134 del 2004 e 55 del 2001.

Massima n. 35984

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, norma la quale dispone che, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso per il lavoro straordinario. Infatti l'art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze», il che rappresenta un principio fondamentale di contenimento della spesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, la cui applicazione non prevede alcuna proroga: la Regione Puglia ha invece ritardato l'introduzione di un sistema automatico di rilevazione delle presenze dei dipendenti pubblici regionali, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando altresì una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in violazione dell'art. 3 Cost.

Massima n. 35985

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, per contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lett. o ), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra le cariche elettive, in quanto solo lo Stato può estendere l'ambito soggettivo di applicazione di disposizioni che rientrano in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui quello della previdenza sociale, mentre non spetta alla legislazione regionale disporre una equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprano la carica di consigliere. Ove infatti tale equiparazione fosse effettuata con legge regionale, come nel caso in esame, non solo si avrebbe una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma si determinerebbero difformità nella disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici da una regione all'altra.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 1 e 2, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale «Terra delle gravine»);

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011);

4) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera d) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005;

5) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l'art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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