Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2011
Corte cost., sent. 27 gennaio 2011, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2011
- Data di deposito
- 27 gennaio 2011
- Data di decisione
- 24 gennaio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 7, terzo periodo, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
- art. 42, comma 2, legge n. 69 del 18 giugno 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35268
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per asserito difetto di legittimazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale concernente la norma censurata, essendo invece tale legittimazione sussistente trattandosi di questioni di legittimità costituzionale collegate al momento della verifica, da parte delle Sezioni riunite, dei presupposti della propria competenza. In senso analogo, v. citata sentenza n. 375/1996.
Massima n. 35269
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado, in quanto, nel caso in esame, non si verte in una ipotesi di tal genere.
Massima n. 35270
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello, per ritenuta violazione dell'art. 24 Cost. della Costituzione, sul presupposto che, prevedendo la norma censurata una iniziativa officiosa del Presidente della Corte dei conti, non sarebbe osservato il «principio secondo il quale non è possibile porre ai cittadini limitazioni od ostacoli alla (...) difesa nel processo delle posizioni sostanziali» che l'ordinamento riconosce loro. A prescindere dalla genericità della censura prospettata, il parametro evocato è inconferente; la disposizione censurata, infatti, non disciplina in alcun modo il diritto di azione delle parti private o del pubblico ministero contabile, limitandosi a stabilire i criteri che presiedono all'accesso alle Sezioni riunite. In tema di art. 24 Cost., v. citate sentenze n. 237/2007 e n. 266/2006.
Massima n. 35271
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello, per ritenuta violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.) con riguardo al principio di terzietà del giudice. Infatti, la norma denunciata si limita a consentire il deferimento di una questione di diritto, avente carattere incidentale, ad un'articolazione interna della Corte dei conti, quali sono, in effetti, le Sezioni riunite, dal momento che il principio di precostituzione del giudice naturale non può operare nella ripartizione, tra sezioni interne, «dei compiti e delle attribuzioni» spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale. Non è, peraltro, esatto che il Presidente della Corte dei conti possa d'ufficio, e dunque a prescindere da qualsiasi impulso di parte, "prelevare" un giudizio pendente presso una sezione giurisdizionale e portarlo, per la decisione, innanzi alle Sezioni riunite, in quanto il Presidente della Corte non ha il potere di "trasferire" il giudizio da una sezione giurisdizionale alle Sezioni riunite; può soltanto deferire a queste ultime l'esame della questione di massima, fermo restando, tuttavia, che il giudizio resta incardinato nella sezione davanti alla quale pende e alla quale - dopo la pronuncia delle Sezioni riunite - gli atti devono ritornare per l'ulteriore seguito, con la specificazione innanzi illustrata. Non possono, quindi, ritenersi violati da parte della norma censurata i principi di precostituzione e quello di terzietà del giudice. In tema di precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.), v. citate sentenze n. 237/2007, n. 419/1998, n. 452/1997, n. 88/1962 e ordinanza n. 181/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) - nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado - sollevata, in riferimento agli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge n. 453 del 1993 - nella parte in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a sezioni giurisdizionali d'appello - sollevata, in riferimento agli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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