Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2011

Corte cost., sent. 9 novembre 2011, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/2011
Data di deposito
9 novembre 2011
Data di decisione
7 novembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:294

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10-sexies, comma 1, bis, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 1, legge della Regione siciliana n. 8 del 7 luglio 2009
  • legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • legge della Regione siciliana n. 22 del 5 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 35907

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- sexies , comma 1- bis , della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8, nella parte in cui prevede che, nel caso sia accertata in sede giudiziale l'incompatibilità del deputato regionale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, va respinta l'eccezione di inammissibilità per la dedotta inapplicabilità, nel giudizio a quo , della disciplina previgente, che per effetto della dichiarazione di costituzionalità astrattamente rivivrebbe, perché a prescindere dalla dubbia ammissibilità della reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, le questioni incidentali di legittimità, ai fini del giudizio di rilevanza, sono ammissibili quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso, mentre è totalmente ininfluente sull'ammissibilità della questione il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge. - Sulla reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, v., citate, sentenze n. 24 del 2011, n. 74 del 1996, n. 310 del 1993 e ordinanza n. 306 del 2000 - Sull'ininfluenza, ai fini dell'ammissibilità degli ipotetici effetti della pronuncia sulla costituzionalità nel giudizio a quo , v., citata, sentenza n. 98 del 1997.

Massima n. 35908

E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di censura), la legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale, in quanto la norma non rispetta il vincolo, stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 2 luglio 2004, n. 165, che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità. - Sulla incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un Comune, v., citata, sentenza n. 143 del 2010.

Massima n. 35909

Nel giudizio su conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Campania, da questa sollevato in relazione alla sentenza n. 4502 del 27 luglio 2011, con cui il Consiglio di Stato, sezione V, ha confermato la decisione di primo grado di annullamento della provvisoria sostituzione di assessore regionale dimissionario in violazione del «principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini» nella formazione degli organi e degli uffici regionali, deve essere respinta, in assenza del periculum in mora , l'istanza di sospensione proposta dalla Regione Campania, poiché resta fermo il potere del Presidente della Giunta regionale di modificare le deleghe attribuite agli assessori in carica, ai sensi dell'art. 46, comma 5, dello statuto regionale, anche trasferendo ad altro componente dell'esecutivo regionale o assumendo in prima persona le deleghe precedentemente conferite all'assessore la cui nomina è stata annullata, e comunque resta impregiudicato il potere dello stesso Presidente di nominare un nuovo assessore, ai sensi dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione e degli artt. 46 e 50 dello statuto della Regione Campania.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui prevede che, «Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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