Corte costituzionale

Sentenza n. 244/2011

Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/2011
Data di deposito
25 luglio 2011
Data di decisione
20 luglio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 2, e, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000
  • art. 33, comma 3, in combinato disposto, legge della Regione Veneto del 21 gennaio 2000
  • art. 33, comma 3, in combinato disposto, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000
  • art. 33, comma 2, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 35810

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, e del combinato disposto dei commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nonostante l'intervenuto ius superveniens non sussistono i presupposti per la restituzione degli atti al rimettente. Infatti, se è ben vero che, per effetto del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. n. 205 del 2010, è stato introdotto nel d.lgs. n. 152 del 2006 l'art. 182- bis , il quale prevede che l'attività di smaltimento dei rifiuti debba svolgersi «in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o di raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi», è altrettanto vero che ab origine identico principio era contenuto nel previgente art. 182, comma 3, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006; sicché può certamente escludersi che, al riguardo, sia intervenuto un mutamento del quadro normativo che possa giustificare un riesame da parte del giudice a quo della non manifesta infondatezza e rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 35811

E' inammissibile, stante l'erroneità interpretativa sul contenuto delle disposizioni censurate e la contraddittorietà delle argomentazioni sviluppate dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33. Appare, infatti, uno sviluppo non contraddittorio con l'argomentazione del rimettente l'interpretazione che, invece, assegna al comma 2 portata generale, riguardando pertanto esso i rifiuti speciali non pericolosi ovunque prodotti, ed al successivo comma 3 portata limitata ai soli rifiuti extraregionali ma esclusivamente al fine di dettare per questi ultimi una condizione aggiuntiva (rispetto a quella già fissata per ogni rifiuto speciale non pericoloso dal comma 2) alla possibilità del loro smaltimento all'interno della Regione Veneto.

Massima n. 35812

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, limitatamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva» dell'impianto per i rifiuti conferiti da soggetti terzi rispetto al titolare dell'impianto stesso. Infatti, la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Sussiste inoltre il contrasto della disposizione censurata anche con l'art. 41 della Costituzione,poiché attraverso la fissazione, operata dalla disposizione censurata, di un limite, rapportato alla complessiva capacità dell'impianto e alla possibilità di ricevere rifiuti speciali non pericolosi prodotti da soggetti diversi dal gestore della discarica si determina, in assenza di ragioni di utilità sociale ovvero senza che ciò valga a prevenire danni alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità dell'uomo, un ingiustificato vincolo, a carico del gestore medesimo, alla sua libera facoltà di svolgere un'iniziativa economica. Sulla riconducibilità della disciplina dei rifiuti nell'ambito della materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. citate sentenze n. 249/2009 e n. 62/2008. In tema di rifiuti speciali anche non pericolosi, v. citate sentenze n. 335/2001 e n. 10/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), limitamente alle parole «non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo art. 33 della legge della Regione Veneto n. 3 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Veneto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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