Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2011
Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2011
- Data di deposito
- 22 luglio 2011
- Data di decisione
- 19 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:233
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35781
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. La preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, vìola l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni eguali. In particolare, i coimputati dei medesimi reati si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione, a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risultato, tra l'altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna. La medesima preclusione vìola, altresì, l'art. 13, quinto comma, Cost., poiché rende possibile l'elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare che invece sono predeterminati dal legislatore e che non possono risultare dipendenti da circostanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà personale dell'imputato nel corso del processo. Resta assorbita la censura formulata dal giudice a quo in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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