Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2011

Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2011
Data di deposito
22 luglio 2011
Data di decisione
19 luglio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 19 novembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35775

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (il quale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali trasmettono all'Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno e, al comma 2, che, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali trasmettono le richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla normativa statale espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Difatti, la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può logicamente dedursi proprio dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica. In tema di "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze; sentenze n. 112/2011, n. 57/2010, n. 190, n. 159, n.120/2008, n. 169/2007 e n. 376/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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