Corte costituzionale
Sentenza n. 229/2011
Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/2011
- Data di deposito
- 22 luglio 2011
- Data di decisione
- 19 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 19 novembre 2010
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. b) e Titolo III, statuto regione Sardegna
- art. 77-ter, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 7-quater, comma 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009
- legge n. 33 del 9 aprile 2009
- art. 1, comma 142, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
Massime
Massima n. 35775
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (il quale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali trasmettono all'Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno e, al comma 2, che, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali trasmettono le richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla normativa statale espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Difatti, la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può logicamente dedursi proprio dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica. In tema di "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze; sentenze n. 112/2011, n. 57/2010, n. 190, n. 159, n.120/2008, n. 169/2007 e n. 376/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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