Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2011

Corte cost., sent. 15 giugno 2011, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2011
Data di deposito
15 giugno 2011
Data di decisione
8 giugno 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 10, legge della Regione Basilicata n. 31 del 25 ottobre 2010
  • art. 5, legge della Regione Basilicata n. 31 del 25 ottobre 2010
  • art. 36, legge della Regione Basilicata n. 33 del 30 dicembre 2010
  • art. 2, legge della Regione Basilicata n. 31 del 25 ottobre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35699

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. La norma censurata, nel conferire alla Giunta e al Consiglio il potere di coprire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente a personale interno privo delle necessarie qualifiche, si presta ad essere utilizzata per aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale dirigente, esplicitazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost. Al contempo, consentendo, di fatto, che le funzioni dirigenziali siano affidate stabilmente a soggetti privi della necessaria attitudine professionale, si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 213/2010 e n. 215/2009.

Massima n. 35700

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. Infatti, la disposizione censurata, nell'attribuire ad un rapporto di lavoro essenzialmente precario, quale quello presso le segreterie particolari degli amministratori regionali, una qualificazione di lavoro subordinato, al solo fine di incrementare il trattamento pensionistico dei dipendenti, incide nella materia della «previdenza sociale» che, in base a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lett. o ), Cost., rientra nella competenza esclusiva dello Stato. In senso analogo, v. citate sentenze n. 268/2007, n. 50/2005, n. 287/2004.

Massima n. 35701

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, avendo carattere accessorio rispetto alla disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010. Il legislatore regionale, con il censurato art. 36, ha, infatti, provveduto a estendere agli enti e alle aziende regionali gli effetti della disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 31 del 2010, consentendo che anche all'interno dei predetti enti la copertura dei posti di dirigenti possa avvenire nei modi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010; sicché la disposizione censurata, estendendo la platea degli enti pubblici che possono avvalersi di un sistema di selezione dei dirigenti già ritenuto inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, presenta gli stessi profili di illegittimità della prima norma (della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, art. 2, comma 10), aggravandone la portata lesiva.

Massima n. 35702

L'istanza di sospensione dell'esecuzione della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31, presentata ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, deve essere dichiarata assorbita dalla decisione sul merito che, con la definitiva caducazione delle norme censurate, pone rimedio anche al dedotto periculum in mora .

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della medesima legge della Regione Basilicata n. 31 del 2010;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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