Corte costituzionale
Sentenza n. 186/2011
Corte cost., sent. 10 giugno 2011, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/2011
- Data di deposito
- 10 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:186
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35690
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo della rilevanza, poiché nel giudizio a quo viene in rilievo non soltanto la disposizione del comma 1 dell'art. 187- sexies , ma anche quella del comma 2, in forza della quale detta confisca, ove non eseguibile in modo diretto, può aver luogo per equivalente.
Massima n. 35691
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo dell'asserita incoerenza. Nel ragionamento svolto dal giudice a quo , infatti, la possibilità che la norma censurata imponga la confisca di valori assai elevati a fronte di fatti che hanno determinato un profitto «non particolarmente ingente» è addotta a dimostrazione dell'attitudine della norma stessa a produrre risultati contrastanti con i parametri costituzionali evocati: ciò non comporta, tuttavia, che, ai fini dell'ammissibilità della questione, la situazione considerata debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo . In senso analogo, ancorché in riferimento a fattispecie del tutto diversa, v. la sentenza n. 250 del 2010.
Massima n. 35692
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - in quanto il petitum formulato dal rimettente manca dei necessari requisiti di chiarezza e univocità. Non si comprende, cioè, se la declaratoria di illegittimità costituzionale debba concernere tutte le entità cui si riferisce la norma denunciata, ovvero solo il prodotto e i beni strumentali, ovvero ancora esclusivamente tali ultimi beni; non emerge, inoltre, se venga richiesta a questa Corte una pronuncia ablativa, che rimuova puramente e semplicemente la speciale ipotesi di confisca di cui discute, o se si auspichi, invece, una pronuncia a carattere additivo-manipolativo, che attribuisca - all'autorità amministrativa prima e al giudice poi - il potere di "graduare" la misura ablativa contemplata dalla norma censurata, escludendone in tutto o in parte l'applicazione allorché essa appaia, in concreto, sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito. Sull'inammissibilità di questioni il cui petitum sia oscuro o indeterminato v., tra le altre, le ordinanze n. 269 del 2009, n. 77 e n. 91 del 2010 e n. 21 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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