Corte costituzionale

Sentenza n. 170/2011

Corte cost., sent. 19 maggio 2011, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/2011
Data di deposito
19 maggio 2011
Data di decisione
11 maggio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 38 del 10 agosto 2010
  • art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 24 del 14 luglio 2010
  • art. 5, comma 1, legge regionale n. 24 del 14 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35658

V. titoletto.

Massima n. 35659

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 , in quanto la norma censurata, stabilendo la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incidendo su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incide sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Massima n. 35660

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, in quanto tale norma regionale, nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione, incidendo in tal modo, anch'essa, sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso iscritto al n. 114 del registro ricorsi 2010 indicato in epigrafe,

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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