Corte costituzionale
Sentenza n. 164/2011
Corte cost., sent. 12 maggio 2011, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/2011
- Data di deposito
- 12 maggio 2011
- Data di decisione
- 9 maggio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 275, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009
- legge n. 38 del 23 aprile 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35645
È infondata l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Infatti, contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, il giudice a quo ha comunque motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del periculum libertatis , richiamando una propria precedente ordinanza (emessa in accoglimento di precedente impugnazione della difesa), con la quale aveva ritenuto che le esigenze cautelari - pure ravvisabili - di cui all'art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari ed ha precisato che tale valutazione resta tuttora valida, non essendo sopravvenuti nuovi elementi di ordine fattuale.
Massima n. 35646
È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Con la sentenza n. 265 del 2010, la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui sancisce una presunzione assoluta - anziché soltanto relativa - di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne (artt. 600- bis , comma 1, 609- bis e 609- quater cod. pen.). Tali profili di illegittimità costituzionale si riscontrano anche in rapporto alla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere riferita al delitto di omicidio volontario. Anche in tale ipotesi, la norma lede il principio del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato in sede di applicazione delle misure cautelari, violando sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto di omicidio volontario a quelli concernenti i delitti di mafia; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Non può innanzitutto estendersi al delitto di omicidio volontario la ratio giustificativa della deroga alla disciplina ordinaria prevista per i procedimenti di mafia, per la quale dalla struttura della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere. Quanto all'ipotesi di omicidio volontario, infatti, non si è al cospetto di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità - per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice - vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere: ben può trattarsi, invero, di un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali ed in fattori emotivi correlati a speciali contingenze. Donde la conseguenza che, in un numero tutt'altro che marginale di casi, le esigenze cautelari - pur non potendo essere completamente escluse - sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il "fattore scatenante" o ad impedirne la riproposizione. Peraltro, la ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non può essere rinvenuta neppure nella gravità astratta del reato, desunta dalla misura della pena o dall'elevato rango dell'interesse protetto: parametri, questi, significativi in sede di giudizio di colpevolezza, ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari e del loro grado, che condiziona l'identificazione delle misure idonee a soddisfarle. Infine, la presunzione assoluta in esame non potrebbe rimanere legittimata dall'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, esigenza che non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia cautelare, costituendo piuttosto una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme. Da ciò discende la necessità, al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori costituzionali, non già di rimuovere integralmente la presunzione in questione, ma solo il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minore sacrificio necessario". La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria non eccede, infatti, i limiti di compatibilità con i parametri evocati, evitandosi comunque, in tal modo, l'irrazionale equiparazione dei procedimenti per il reato di omicidio volontario a quelli concernenti la criminalità mafiosa e rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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