Corte costituzionale

Sentenza n. 153/2011

Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/2011
Data di deposito
21 aprile 2011
Data di decisione
18 aprile 2011
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 64 del 30 aprile 2010
  • art. 1, decreto-legge n. 64 del 30 aprile 2010
  • legge di conversione n. 100 del 29 giugno 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35629

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle questioni relative all'art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010. Infatti, con la conversione del decreto nella legge 29 giugno 2010, n. 100, la norma impugnata è stata espunta dal testo dell'art. 4; sicché la modificazione apportata in sede di conversione, in mancanza di attuazione medio tempore della norma contenuta nel decreto-legge (che avrebbe avuto effetto solamente a decorrere dal 1° gennaio 2011), risulta pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente.

Massima n. 35630

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, va disattesa l'eccepita cessazione della materia del contendere, in quanto le modifiche introdotte non soddisfano integralmente le pretese della ricorrente, atteso che la Regione non censura solamente la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, ma anche il carattere di dettaglio della norma impugnata, ascritta ad un àmbito di legislazione concorrente («promozione ed organizzazione di attività culturali»), nonché l'adozione in tale materia di un ampio potere regolamentare del Governo. Le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, possono, dunque, essere agevolmente trasferite sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione, senza che la materia del contendere possa ritenersi al riguardo cessata, poiché le innovazioni introdotte sono inidonee a risolvere tutti i punti d'interesse. In senso analogo, v. citate sentenze n. 298/2009 e n. 430/2007.

Massima n. 35631

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità per formulazione generica della questione, in quanto la Regione non impugna soltanto il comma 2 dell'art. 1 (che prevede il parere, peraltro non obbligatorio, anziché l'intesa), ma altresì il comma 1, sia perché la revisione dell'assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche non lascerebbe alcuno spazio alla potestà legislativa regionale in una materia di legislazione concorrente, sia perché lo Stato avrebbe "abusato" del potere regolamentare utilizzandolo al di fuori della sfera della sua competenza esclusiva.

Massima n. 35632

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, che disciplina la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche. Infatti, la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g ) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo. Da quanto precede risulta chiaro che interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo del tipo di quello prefigurato dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost. In senso analogo, v. citate sentenze n. 405 e n. 270/2005. Sull'irrilevanza della mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata nei settori di esclusiva competenza statale e sulla sufficienza del parere, v. citate sentenze n. 142 e n. 133/2008, peraltro ritenuta adeguata in ipotesi d'incidenza dell'intervento legislativo dello Stato su plurime competenze correlate, v. citata sentenza n. 51/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze