Corte costituzionale

Sentenza n. 123/2011

Corte cost., sent. 11 aprile 2011, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/2011
Data di deposito
11 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
  • art. 38, comma 1, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
  • art. 38, comma 2, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
  • art. 43, comma 2, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
  • art. 46, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
  • art. 38, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35567

V. titoletto.

Massima n. 35568

Va preliminarmente chiarito che i commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 8 del 2010, oggetto di impugnazione da parte dello Stato, hanno disposto la modificazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e contestualmente, il comma 3 del medesimo art. 32 ha abrogato, a decorrere dal 2010, gli stessi articoli 17 e 18 della citata legge regionale n. 22 del 2007; sicché la Corte è chiamata a valutare le possibili conseguenze destinate ad interessare il thema decidendum , derivanti, in primo luogo, dalla intervenuta abrogazione dei suindicati articoli 17 e 18 (cioè proprio i due articoli contestualmente modificati), nonché dalle ulteriori sopravvenienze normative che hanno investito sia l'art. 32, sia il successivo articolo 38 della medesima legge regionale n. 8 del 2010.

Massima n. 35569

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio in considerazione della rinuncia in parte qua effettuata dal ricorrente, unitamente alla mancata costituzione della parte resistente.

Massima n. 35570

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle altre censure), l'art. 32 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto la scelta compiuta da tale norma - nel modificare gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 22 del 2007 - di porre integralmente a carico del «Fondo sanitario regionale» (in luogo della misura del 70 per cento originariamente prevista) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie nella prospettiva della riduzione del disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata.

Massima n. 35571

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 38, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il comma 1, nello stabilire che le aziende sanitarie locali della Regione Calabria, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedono alla «assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007», viola la natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico. Inoltre, detta norma, nel porsi in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale, viola anche l'art. 117, terzo comma, Cost. Anche la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 38 partecipa degli stessi vizi che inficiano il comma precedente, in quanto dovendosi interpretare, anche in ragione della sua collocazione sistematica, in stretta correlazione con quanto stabilito al comma precedente, è finalizzata ad attribuire rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario presso strutture sanitarie (sia pubbliche che private), da soggetti laureati in scienze delle attività motorie e sportive, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le Aziende sanitarie locali della Regione Calabria. In senso analogo sul principio del pubblico concorso, v. citata sentenza n. 7/2011 e 179/2010.

Massima n. 35572

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 43, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto - nel disporre la proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 all'articolo 8, comma 2 (ovvero il 3 dicembre 2019) - si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che delinea un regime transitorio per l'affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione impugnata, con ciò disciplinando le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riconducibili alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato. In senso analogo, v. citata sentenza n. 335/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separati giudizi la decisione delle questioni di legittimità costituzionale delle altre norme della legge regionale impugnata,

dichiara estinto il giudizio, limitatamente all'impugnazione dell'articolo 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, e 43, comma 2, della medesima legge della Regione Calabria n. 8 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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