Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2011
Corte cost., sent. 1° aprile 2011, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2011
- Data di deposito
- 1° aprile 2011
- Data di decisione
- 23 marzo 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 13, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 15, comma 1, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 15, comma 3, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 15, comma 5, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 16, comma 1, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 16, comma 2, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 17, comma 4, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 19, comma 3, legge della Regione Calabria n. 8 del 26 febbraio 2010
- art. 2, comma 1, legge della Regione Calabria n. 20 del 19 novembre 2003
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 557, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 76, comma 6, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 1, comma 1, legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 1, comma 557, bis, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 5, legge n. 15 del 4 marzo 2009
- art. 24, decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
- art. 17, co. 10, 11, 12 e 13, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
Massime
Massima n. 35525
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati, in tal modo consentendo la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale, la quale, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Sulla natura comparativa e aperta della procedura concorsuale che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235/2010, n. 149/2010, n. 293/2009, n. 215/2009, n. 363/200, n. 205/2006.
Massima n. 35526
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, in contrasto con il principio di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. Il secondo comma, analogamente, dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale; in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, ma non prevede alcun termine per l'indizione dei medesimi. Pertanto, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost. In senso analogo, v. citata sentenza n. 7/2011.
Massima n. 35527
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). La disposizione censurata, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la disposizione regionale detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. La norma regionale censurata è, inoltre, illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, con l'introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, la stessa si pone in contrasto con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557- bis della medesima disposizione della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Inoltre, la norma censurata contrasta anche con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 6, prevede l'adozione di un d.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e, al comma 7, vieta esplicitamente agli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari al 40% di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. In tema di ordinamento civile, v. citate sentenze n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010. In tema di disposizioni statali per il contenimento delle spese di personale, v. citate sentenze n. 69/2011 e n. 169/2007.
Massima n. 35528
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto nell'autorizzare la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l'art. 24 del d.lgs n. 150 del 2009 e l'art. 5 della legge n. 15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili, viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. poiché la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva. Resta assorbita la censura sollevata con riferimento all'art. 117, comma 3, Cost. In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 159/2005, n. 274/2003, n. 218/2002, n. 1/1999 e n. 478/1995.
Massima n. 35529
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 5, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006.
Massima n. 35530
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il primo comma della norma censurata prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc ponendosi in contrasto con il principio in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva. Il secondo comma dello stesso articolo autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, con ciò violando il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso. Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all'art. 3 Cost. In senso analogo, sulla progressione nei pubblici uffici, v. citate sentenze n. 7/2011 e n. 478/1995. Sul principio del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, n. 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006.
Massima n. 35531
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 4, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Detta norma, che consente alla Giunta di utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali - le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc, viola il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. In senso analogo, v. citata sentenza n. 7/2011.
Massima n. 35532
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Detta norma, che individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall'art. 97 Cost. In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 235 e n. 149/2010, 293 e n. 215/2009, n. 363 e n. 205/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 13, 15, commi 1, 3 e 5, 16, commi 1 e 2, 17, comma 4, e 19 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge reg. n. 8 del 2002). Modifiche all'art. 11 della legge reg. 30 dicembre 2009, n. 42».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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