Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2011
Corte cost., sent. 1° aprile 2011, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2011
- Data di deposito
- 1° aprile 2011
- Data di decisione
- 23 marzo 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 17 del 4 marzo 2010
- legge della Regione Veneto n. 17 del 4 marzo 2010
Parametri
- art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 35520
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, va rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso. Infatti, l'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 (e successive modificazioni) deve essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine ivi contemplato inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario. Sul principio generale relativo alla scissione dei momenti in cui la notifica si perfeziona per il notificante e per il destinatario, v. citata sentenza n. 318/2009.
Massima n. 35521
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, va rigettata l'eccezione l'inammissibilità del ricorso, per il carattere generico delle censure mosse con lo stesso, in quanto, in realtà, detto ricorso, in forma concisa ma chiara, illustra le ragioni delle censure.
Massima n. 35522
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, il quale prevede l'istituzione di due «strutture complesse», in assenza però di indicazioni circa il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, nonché senza stabilire che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi sopportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti al fine di renderlo operativo. In questo quadro, la normativa censurata viola il precetto dettato dall'art. 81, quarto comma, Cost.; e la violazione si estende all'intera legge, sia per la natura del vizio di legittimità riscontrato, sia perché tutte le disposizioni di essa presentano uno stretto collegamento con l'art. 2, cui le censure del ricorrente direttamente si riferiscono. Ogni altra questione resta assorbita. Sull'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative, v. citate sentenze nn. 141 e 100/2010, nn. 386 e 213/2008, n. 359/2007).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze