Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/2011

Corte cost., ord. 24 marzo 2011, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
99/2011
Data di deposito
24 marzo 2011
Data di decisione
21 marzo 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947

Parametri

Massime

Massima n. 35513

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nelle parti in cui, rispettivamente, é negato il diritto alla buonuscita al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica, è richiesto per la maturazione della buonuscita almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'INPDAP ed é subordinato il diritto all'indennità di fine rapporto ad almeno un anno di servizio continuativo. Il giudice a quo non si fa carico di allegare alcuna reale argomentazione a sostegno degli evocati parametri, rinviando, altresì, per quanto concerne la denuncia degli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 e 9, primo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, ai dubbi prospettati dalla difesa della ricorrente. Si tratta di un rinvio motivazionale non soltanto per relationem ma, viepiù, privo dei contenuti relazionali ai quali ci si rivolge. Anche in riferimento alla denuncia dell'ulteriore disposizione, le ragioni della censura appaiono assenti, non potendo integrare una motivazione a tal fine sufficiente il mero assunto per cui è già stata giudicata fondata un'analoga questione attinente ad altra norma del medesimo d.lgs. C.p.S. Sull'inammissibilità di questioni motivate per relationem , v. la citata sentenza n. 143/2010. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 18 del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947, v. la citata sentenza n. 518/1987. Sul trattamento di quiescenza e di previdenza degli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, v. la citata sentenza n. 40/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), 3, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 1032 del 1973, e 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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