Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/2011
Corte cost., ord. 21 marzo 2011, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/2011
- Data di deposito
- 21 marzo 2011
- Data di decisione
- 9 marzo 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35507
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione. Invero, il rimettente trascura in toto la descrizione delle fattispecie sulle quali è stato chiamato a pronunciarsi, in violazione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, precludendo alla Corte il necessario controllo in punto di rilevanza. In senso analogo v., citate, ex plurimis , ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318, 85 del 2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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