Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/2011

Corte cost., ord. 11 marzo 2011, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
86/2011
Data di deposito
11 marzo 2011
Data di decisione
7 marzo 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:86

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35487

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché al «principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale», dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Le ordinanze di rimessione risultano invero di contenuto sostanzialmente identico a quello di altre, emesse dallo stesso giudice rimettente, con le quali sono state sollevate questioni già dichiarate manifestamente inammissibili per irrilevanza, in ragione dell'omessa o carente descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio (vedi ordinanze n. 253 del 2010 e n. 3 del 2011).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vigevano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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