Corte costituzionale

Ordinanza n. 73/2011

Corte cost., ord. 3 marzo 2011, n. 73

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
73/2011
Data di deposito
3 marzo 2011
Data di decisione
23 febbraio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:73

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 4, bis, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 2, comma 8, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 35456

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4- bis , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiunto dall'art. 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 Cost., in quanto prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni per mancanza di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, sollevata dalla difesa erariale poiché il rimettente non avrebbe indicato le ragioni del proprio autonomo convincimento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni stesse. Invero, quanto alla rilevanza, il rimettente adotta una motivazione autonoma, perché afferma espressamente che i giudizi principali, aventi ad oggetto l'impugnazione di pretese tributarie basate sull'indeducibilità di costi riconducibili a reati, non possono essere definiti senza applicare la norma denunciata. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo indica le ragioni a sostegno delle sollevate questioni, dichiarando di fare integralmente proprie le argomentazioni prospettate al riguardo dalla società ricorrente e da lui dettagliatamente riportate nell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 35457

Sono manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4- bis , della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiunto dall'art. 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 Cost., in quanto prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Il rimettente non ha, infatti, considerato che gli avvisi di accertamento oggetto dei giudizi principali sono stati impugnati con motivi di ricorso che, risolvendosi nella negazione della possibilità di ritenere indeducibili i costi ripresi a tassazione, sono logicamente e giuridicamente prioritari rispetto alle questioni di costituzionalità parimenti prospettate dalla società ricorrente. Pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto preliminarmente affermare - motivando anche solo sommariamente sul punto - l'infondatezza dei suddetti motivi di ricorso, perché questi, se accolti, avrebbero determinato l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e la conseguente irrilevanza delle questioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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