Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2011

Corte cost., ord. 25 febbraio 2011, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/2011
Data di deposito
25 febbraio 2011
Data di decisione
21 febbraio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:63

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35413

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto - disponendo che, nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 cod. proc. civ.), la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune - non consente che il termine di sessanta giorni per l'impugnativa decorra dalla concreta conoscibilità dell'atto impositivo da parte del destinatario. Il rimettente non offre gli elementi temporali di riscontro della scansione della concreta vicenda notificatoria sottoposta al suo esame e - tralasciando di considerare che la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - neppure si pone il problema della tempestività o meno dell'impugnazione della cartella rispetto all'altro momento risultante dalla citata pronuncia di incostituzionalità. In questo contesto di carente descrizione della fattispecie appare apodittica l'affermazione di rilevanza della questione "ai fini della decisione dell'appello in oggetto", senza specificazione o motivazione ulteriori. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., richiamato dal censurato art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, v. la citata sentenza n. 3/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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