Corte costituzionale
Ordinanza n. 326/2011
Corte cost., ord. 2 dicembre 2011, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 326/2011
- Data di deposito
- 2 dicembre 2011
- Data di decisione
- 22 novembre 2011
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 32, comma 1, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 22, lett. v), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, lett. h), direttiva CE n. 9 del 27 gennaio 2003
- art. 1, comma 1, Risoluzione CE del 26 giugno 1997
Massime
Massima n. 35986
Deve essere ordinata la restituzione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte remittente, degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale, introdotti con plurime ordinanze di rimessione e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost.): a) dell'art. 32, commi 1 e 1- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 22, lett. v ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, estende ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela la disciplina originariamente prevista per i soli minori «non accompagnati», in virtù della quale, per la conversione del titolo di soggiorno rilasciato per «minore età» in quello rilasciato per «lavoro subordinato», è necessario aver partecipato per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale; b) l'art. 32, commi 1 e 1- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla lett. v ) del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 94 del 2009 anche nella parte in cui estende la propria applicazione agli stranieri - già entrati in Italia come «non accompagnati» - che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per minore età e che siano in grado di documentare la sussistenza di una condizione di affidamento, ovvero di tutela, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Infatti, dopo la pronuncia delle suddette ordinanze di rimessione, non solo nella giurisprudenza amministrativa si è ulteriormente consolidato un orientamento interpretativo diverso da quello seguito dal remittente (la cui omessa considerazione, da parte del medesimo TAR, ha dato luogo all'ordinanza di questa Corte n. 222 del 2011, di manifesta inammissibilità di questioni analoghe alle presenti, proprio per la suddetta ragione), ma anche il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modifiche. Infatti, la norma oggetto di censura è stata modificata dalla lettera g- bis ) del comma 1 dell'art. 3, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, sicché, con la nuova formulazione dell'art. 32, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Per tutte le suddette innovazioni sopravvenute è opportuno che il remittente proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni in oggetto, tenendo altresì conto del diverso orientamento giurisprudenziale affermatosi nella giurisprudenza amministrativa circa il momento dal quale ritenere applicabile la norma oggi ulteriormente modificata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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