Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/2011

Corte cost., ord. 23 novembre 2011, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/2011
Data di deposito
23 novembre 2011
Data di decisione
21 novembre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:312

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35958

E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta, nei sensi auspicati dai rimettenti, la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 164 del 2011) della norma censurata, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. - Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancanza di oggetto, in esito alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate: sentenza n. 80 del 2011 e ordinanza n. 306 del 2010, nonché ordinanza n. 225 del 2011, avente a oggetto identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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