Corte costituzionale
Ordinanza n. 298/2011
Corte cost., ord. 9 novembre 2011, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 298/2011
- Data di deposito
- 9 novembre 2011
- Data di decisione
- 7 novembre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Puglia n. 12 del 26 maggio 2009
- art. 3, comma 2, legge della Regione Puglia n. 12 del 26 maggio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e) e lett. l), Costituzione
- art. 49, Trattato CE
- art. 81, Trattato CE
Massime
Massima n. 35914
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, gli ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati dalla società costituita non possono formare oggetto di decisione. Negli stessi termini, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 184/2011 e n. 42/2011, ordinanza n. 139/2011.
Massima n. 35915
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e ) ed l ), Cost., in quanto prevede che «I master scelti dagli interessati devono essere erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all'emanazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di studio, attività documentabile di formazione post lauream », precisando che «Per attività di formazione post lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800 ore». Il rimettente, da un lato, deduce genericamente la violazione di taluni principi stabiliti dal Trattato CE, senza minimamente spiegare in dettaglio gli specifici motivi per cui la disposizione de qua si porrebbe in contrasto con detti principi, sicché la censura risulta formulata in modo generico ed apodittico; dall'altro, non indica espressamente i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, con conseguente insufficienza della motivazione sulla rilevanza della questione. Sulla (manifesta) inammissibilità di questioni formulate in modo generico ed apodittico, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 288/2010 e n. 80/2010, ordinanza n. 31/2010. Sulla necessità che il rimettente indichi espressamente i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, poiché nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 288/2010, n. 227/2010, n. 125/2009 e n. 284/2007. Con riferimento al rinvio pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE, che i giudici nazionali, chiamati ad interpretare il diritto comunitario, devono utilizzare qualora conservino dei dubbi rilevanti sulla compatibilità delle norme interne, v. la citata sentenza n. 284/2007. Nel senso che «la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo e pertanto la rilevanza della questione», v. le citate ordinanze n. 241/2010 e n. 100/2009.
Massima n. 35916
E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12, impugnato, in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e ) ed l ), Cost., in quanto prevede che, «Nel caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d'impresa o in Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all'articolo 2 devono essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni». Infatti, il rimettente nulla dice in ordine all'applicabilità della disposizione denunciata per la soluzione del caso concreto dedotto in giudizio, riguardo al quale non è dato sapere se la società ricorrente abbia effettivamente erogato (o eroghi) master post lauream in forma di Associazione temporanea di imprese ovvero in Associazione temporanea di scopo e se il numero complessivo di ore di lezione effettuate nel pur ritenuto insufficiente arco di tempo quinquennale sia o meno riferibile esclusivamente all'attività formativa da essa svolta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12 (Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 12 del 2009, sollevata, in riferimento agli articoli 41 e 117, primo comma e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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