Corte costituzionale
Ordinanza n. 286/2011
Corte cost., ord. 28 ottobre 2011, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 286/2011
- Data di deposito
- 28 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
- legge n. 141 del 3 ottobre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35893
Non è manifestamente irragionevole la scelta di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere «che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno ». «La circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame».
Massima n. 35894
La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non crea un vulnus al diritto fondamentale all'immagine dell'amministrazione, considerate, contestualmente, la peculiarità della responsabilità amministrativa e la natura del soggetto da questa tutelato.
Massima n. 35895
La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore e non riguarda la misura sostanziale di dette situazioni giuridiche.
Massima n. 35896
La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non è in contrasto con l'art. 97 Cost., non essendo manifestamente irragionevole che tale tutela sia adeguatamente assicurata mediante il riconoscimento del risarcimento del danno soltanto in presenza di condotte che integrino gli estremi di fatti di reato che tendono proprio a tutelare, tra l'altro, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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