Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/2011

Corte cost., ord. 28 ottobre 2011, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
286/2011
Data di deposito
28 ottobre 2011
Data di decisione
17 ottobre 2011
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
  • legge n. 141 del 3 ottobre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35893

Non è manifestamente irragionevole la scelta di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere «che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno ». «La circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame».

Massima n. 35894

La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non crea un vulnus al diritto fondamentale all'immagine dell'amministrazione, considerate, contestualmente, la peculiarità della responsabilità amministrativa e la natura del soggetto da questa tutelato.

Massima n. 35895

La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore e non riguarda la misura sostanziale di dette situazioni giuridiche.

Massima n. 35896

La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non è in contrasto con l'art. 97 Cost., non essendo manifestamente irragionevole che tale tutela sia adeguatamente assicurata mediante il riconoscimento del risarcimento del danno soltanto in presenza di condotte che integrino gli estremi di fatti di reato che tendono proprio a tutelare, tra l'altro, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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