Corte costituzionale
Ordinanza n. 284/2011
Corte cost., ord. 28 ottobre 2011, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 284/2011
- Data di deposito
- 28 ottobre 2011
- Data di decisione
- 17 ottobre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35891
É manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lett. b ), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6- bis nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato nell'art. 30 del testo unico citato, anche con riferimento ai giudizi previsti dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Infatti, non avendo il rimettente precisato se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente, è impossibile verificare se egli debba fare applicazione della norma censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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