Corte costituzionale

Ordinanza n. 284/2011

Corte cost., ord. 28 ottobre 2011, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
284/2011
Data di deposito
28 ottobre 2011
Data di decisione
17 ottobre 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 212, lett. b), n. 2, legge n. 191 del 23 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35891

É manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lett. b ), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6- bis nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato nell'art. 30 del testo unico citato, anche con riferimento ai giudizi previsti dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Infatti, non avendo il rimettente precisato se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente, è impossibile verificare se egli debba fare applicazione della norma censurata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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