Corte costituzionale
Ordinanza n. 269/2011
Corte cost., ord. 12 ottobre 2011, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 269/2011
- Data di deposito
- 12 ottobre 2011
- Data di decisione
- 5 ottobre 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 275, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009
- legge n. 38 del 23 aprile 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35854
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), allorché si tratti di ipotesi di «mera partecipazione non aggravata dalla disponibilità di armi». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disposizione denunciata è stata oggetto di altra pronuncia (sentenza n. 231 del 2011) che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (senza distinzione tra le diverse fattispecie in esso contemplate), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Tale pronuncia ha dunque rimosso dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , la norma censurata dall'odierno rimettente, con conseguente manifesta inammissibilità della questione proposta per sopravvenuta mancanza di oggetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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