Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/2011

Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
254/2011
Data di deposito
27 luglio 2011
Data di decisione
20 luglio 2011
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:254

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35832

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto penale di condanna. In via generale, infatti, posto che l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile - essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo - l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile. In particolare, poi, nessun pregiudizio agli interessi civili della persona offesa può derivare dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 cod. proc. pen.), allo stesso modo, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'eventuale sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest'ultima posta nelle condizioni di costituirsi parte civile. Infine, non sussiste violazione del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento tra diversi giudizi di merito, considerato che il procedimento di revisione ha carattere eccezionale - trattandosi di un mezzo straordinario di impugnazione - e risultando evidente l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto: la revisione è infatti un giudizio che, a differenza di tutti gli altri giudizi di merito, può concludersi solo con la conferma della sentenza o con il proscioglimento dell'imputato e nel quale non è possibile per la persona offesa dal reato costituirsi ex novo parte civile, come necessariamente dovrebbe avvenire nel caso del giudizio di revisione di un decreto penale di condanna. - Sul principio generale della separazione dei giudizi penali e civili, v. le citate pronunce, le sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991. - Sul principio che l'eventuale impossibilità del danneggiato a partecipare al processo penale non integra una menomazione della tutela giurisdizionale o del diritto di difesa, v. le citate sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982, n. 166 del 1975; ordinanze n. 339 del 2008 e n. 124 del 1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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