Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/2011
Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/2011
- Data di deposito
- 27 luglio 2011
- Data di decisione
- 20 luglio 2011
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 133 del 11 maggio 2005
- art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 133 del 11 maggio 2005
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35831
- Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), nella parte in cui contempla la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda e non invece le pene di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) «dell'arresto o dell'ammenda», per i reati connessi all'attività di incenerimento di rifiuti. Il rimettente, muovendo da una erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non rileva come l'intera disciplina contenuta nel d.lgs. n. 133 del 2005, in materia di incenerimento dei rifiuti, si ponga in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta negli artt. 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all'autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005, oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. Da ciò - ed a prescindere dal rilievo che il rimettente non ha proceduto all'esame delle fattispecie sottoposte al suo giudizio, onde verificarne la sussumibilità anche nella previsione contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2005 - discende sia che la specialità della norma censurata sembra imporre l'applicazione delle più rigorose sanzioni ivi previste, a seconda della classificazione dei rifiuti come pericolosi o non, sia soprattutto che l'eterogeneità delle fattispecie normative poste a raffronto rende improponibile la stessa comparazione istituita dal giudice a quo .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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