Corte costituzionale
Ordinanza n. 251/2011
Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 251/2011
- Data di deposito
- 27 luglio 2011
- Data di decisione
- 20 luglio 2011
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 246 del 1° marzo 2011
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 49, e ss., Trattato CE
- art. 81
Massime
Massima n. 35829
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), sollevata in relazione agli artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 24 marzo 2001, n. 4, con omissione di tutte le disposizioni impugnate, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. Nello stesso senso, v. citate sentenza n. 205 del 1996, ordinanze n. 166, n. 76, n. 57, n. 2 del 2011, n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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