Corte costituzionale
Ordinanza n. 250/2011
Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 250/2011
- Data di deposito
- 27 luglio 2011
- Data di decisione
- 20 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:250
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35828
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29, primo comma, 30, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «il divieto di disporre e mantenere la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata sia la madre di prole, con lei convivente, totalmente invalida, che versa in condizioni di salute particolarmente gravi e che, per tale ragione, necessita di continue cure ed assistenza o il padre, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a fornire alla prole le cure e l'assistenza di cui ha ininterrottamente bisogno». Infatti, il rimettente ha omesso di descrivere in modo sufficiente la fattispecie al suo esame, in quanto, pur ponendo a fondamento della propria argomentazione l'asserita impossibilità della moglie del detenuto di prestare adeguata assistenza alla figlia minore ammalata, a causa dell'attività lavorativa svolta dalla donna, nulla riferisce circa la natura e le caratteristiche di tale attività, nonché sull'impegno temporale da essa richiesto, sì da precludere ogni possibile valutazione sulla rilevanza della questione sollevata. Sotto altro profilo, il petitum formulato è oscuro o comunque segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative, in relazione all'orientamento della questione prospettata ora verso la rilevanza della minore età della prole convivente ora verso una declaratoria di illegittimità costituzionale che, in presenza di figli portatori di handicap gravemente invalidanti, andrebbe adottata prescindendo dall'età dei medesimi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 primo comma, 30, primo e secondo comma, 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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