Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/2011

Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/2011
Data di deposito
27 luglio 2011
Data di decisione
20 luglio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:250

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35828

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 29, primo comma, 30, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «il divieto di disporre e mantenere la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata sia la madre di prole, con lei convivente, totalmente invalida, che versa in condizioni di salute particolarmente gravi e che, per tale ragione, necessita di continue cure ed assistenza o il padre, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a fornire alla prole le cure e l'assistenza di cui ha ininterrottamente bisogno». Infatti, il rimettente ha omesso di descrivere in modo sufficiente la fattispecie al suo esame, in quanto, pur ponendo a fondamento della propria argomentazione l'asserita impossibilità della moglie del detenuto di prestare adeguata assistenza alla figlia minore ammalata, a causa dell'attività lavorativa svolta dalla donna, nulla riferisce circa la natura e le caratteristiche di tale attività, nonché sull'impegno temporale da essa richiesto, sì da precludere ogni possibile valutazione sulla rilevanza della questione sollevata. Sotto altro profilo, il petitum formulato è oscuro o comunque segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative, in relazione all'orientamento della questione prospettata ora verso la rilevanza della minore età della prole convivente ora verso una declaratoria di illegittimità costituzionale che, in presenza di figli portatori di handicap gravemente invalidanti, andrebbe adottata prescindendo dall'età dei medesimi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 29 primo comma, 30, primo e secondo comma, 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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