Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/2011
Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/2011
- Data di deposito
- 21 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 32, comma 1, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 22, lett. v), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, lett. h), direttiva CE n. 9 del 27 gennaio 2003
- art. 1, comma 1, del 26 giugno 1997
Massime
Massima n. 35761
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificati dalla lett. v ) del comma 22 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, parametro l'ultimo, evocato con riguardo all'art. 2, lett. h ), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE (Direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri), e dell'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997 (Risoluzione del Consiglio sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi), nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto», dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Il remittente, infatti, omette di esplorare possibilità interpretative diverse da quella posta a base della questione e trascura del tutto la sussistenza di un non irragionevole, diverso, dato giurisprudenziale, per affermare, di fatto, la unicità della interpretazione sottoposta al giudizio di questa Corte. Sull'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, prima di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, vedi, per tutte, da ultimo, ordinanza n. 15/2011 (citata). Redattore: L. Tria
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificati dalla lettera v) del comma 22 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, parametro l'ultimo, evocato con riguardo all'art. 2, lettera h), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE (Direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri), e dell'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997 (Risoluzione del Consiglio sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi), nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto», dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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