Corte costituzionale
Ordinanza n. 220/2011
Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 220/2011
- Data di deposito
- 21 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
- legge n. 141 del 3 ottobre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35759
E' manifestamente inammissibile, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c ), n. 1, del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 Cost., in quanto - nel prevedere che le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi stabiliti dall'art. 7 della legge n. 97 del 2001, cioè in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale - sancisce la nullità di ogni atto istruttorio e processuale compiuto dalla procura contabile in violazione della censurata disposizione, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2009. Infatti, il giudice a quo avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali l'eventuale accoglimento della questione, con consequenziale salvezza degli atti processuali e istruttori posti in essere nel corso delle indagini contabili ed ipotetica prosecuzione del giudizio, avrebbe potuto incidere sulla fattispecie concreta e condurre, nonostante l'intervenuta adozione di una sentenza penale di proscioglimento per i fatti contestati al dipendente (esplicitamente risultante dal contenuto dell'ordinanza), all'accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente stesso per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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