Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/2011

Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
219/2011
Data di deposito
21 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 30, ter, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
  • legge n. 141 del 3 ottobre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35758

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30- ter , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c ), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 - disposizione che ha ad oggetto il giudizio di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno all'immagine - sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. Quanto alla censura relativa all'art. 3 Cost. - secondo cui sarebbe irragionevole differenziare l'azione di responsabilità per ottenere il danno patrimoniale, per la quale non è prevista alcuna condizione, rispetto all'azione esperita quando si intende chiedere il danno all'immagine dell'ente, per la quale è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna - tale scelta, come già rilevato con la sentenza n. 355 del 2010, può essere considerata non manifestamente irragionevole, perché il legislatore ha ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico. Quanto, invece, alle censure riferite agli artt. 97 e 111 Cost. - prospettate per il fatto che si costringerebbero le Procure ad incardinare distinti procedimenti per il risarcimento del danno all'immagine e di quello patrimoniale in senso stretto, con duplicazione dell'attività processuale ed inutile dispendio di tempo, risorse ed energie - una volta ritenuta ragionevole la differenza di regime giuridico tra la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale e quella per il danno all'immagine, tali doglianze sono infondate, in quanto è proprio la diversità delle situazioni poste a confronto che giustifica l'autonoma articolazione dei percorsi procedimentali configurati dal legislatore. Precedente specifico sull'argomento è la sentenza n. 355 del 2010. In materia di responsabilità amministrativa v., tra le altre, le sentenze n. 453 e n. 371 del 1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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