Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/2011

Corte cost., ord. 18 luglio 2011, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
215/2011
Data di deposito
18 luglio 2011
Data di decisione
4 luglio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:215

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35751

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lett. m ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo». Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 359 del 2010 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, «nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5- ter , sia punita nel solo caso che abbia luogo "senza giustificato motivo"», con la conseguenza che, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la disposizione censurata è stata espunta, la questione sollevata è divenuta priva di oggetto e, per tale ragione, va dichiarata inammissibile.

Massima n. 35752

Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionali, sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 22, lett. m ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), anche in relazione all'art. 14, comma 5- ter , dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui prevede una distinta e ripetuta punizione per lo straniero il quale, dopo una condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento impartitogli dal questore, venga raggiunto da analoghi provvedimenti successivi, senza nel frattempo aver lasciato il territorio nazionale, e non presti osservanza neanche ai decreti reiterati. Invero, successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere. In proposito, assume innanzitutto rilievo la sentenza pronunciata il 28 aprile 2011 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-61/11 PPU, relativamente agli effetti prodottisi nell'ordinamento nazionale dopo l'inutile scadenza, in data 24 dicembre 2010, del termine per l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»: con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha dichiarato che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo», specificando come il giudice nazionale debba tenere debito conto, al riguardo, «del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Ulteriore variazione del quadro normativo, almeno in costanza del termine per la relativa conversione, è poi rappresentata dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011, i cui artt. 3, comma 1, lettera d ), numero 5, e 3, comma 1, lettera d ), numero 6 hanno sostituito, rispettivamente, i commi 5- ter e 5- quater del d.lgs. n. 286 del 1998, sanzionando con la sola pena della multa tanto la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore, quanto (sia pure in misura edittale più elevata) il fatto di inottemperanza concernente un ordine di allontanamento emesso dopo l'accertamento di una precedente ed analoga condotta. Da tanto consegue che spetta al giudice rimettente, anche in base alla vigente disciplina della successione di norme penali nel tempo, valutare la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate circa la possibile reiterazione di condanne, nei confronti di stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, per fatti di inottemperanza a ripetuti ordini di allontanamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che lo straniero agisca «senza giustificato motivo», sollevate dal Tribunale di Lecco e dal Tribunale di Ferrara, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecco ed al Tribunale di Ferrara quanto alle ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche in relazione all'art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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