Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/2011
Corte cost., ord. 6 luglio 2011, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/2011
- Data di deposito
- 6 luglio 2011
- Data di decisione
- 22 giugno 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:202
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 35719
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. - sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori - va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'atto di costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli. In senso conforme v., di recente, le sentenze n. 288 e n. 303 del 2010.
Massima n. 35720
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non riconosce la possibilità di intervenire nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno, a soggetti diversi dagli imprenditori. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice a quo - oltre a non dare conto del fatto che i creditori intervenuti, nella specie, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo - non richiama né i commi successivi del medesimo art. 499 - i quali disciplinano il procedimento con riferimento alla possibilità di riconoscimento o disconoscimento dei crediti per i quali hanno avuto luogo interventi senza titolo esecutivo - né l'art. 510 cod. proc. civ. il quale, nel regolare la fase della distribuzione della somma ricavata dalla procedura esecutiva, dispone, ai commi secondo e terzo, l'accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore; tali lacune rendono incompleta la motivazione sulla rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale priva di adeguata motivazione sulla rilevanza v., tra le più recenti, le ordinanze n. 126, n. 171 e n. 177 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché tardivo, l'atto di costituzione dei dipendenti del Comune di Pozzuoli;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 499, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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