Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/2011
Corte cost., ord. 8 giugno 2011, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/2011
- Data di deposito
- 8 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:180
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 7, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- art. 23, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 35675
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), impugnato, in relazione agli artt. 2, 4 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede che la conversione nella patente italiana di quella rilasciata da stato extracomunitario possa avvenire, come in molti altri paesi comunitari e non, sottoponendo l'interessato a prova d'esame nella propria lingua e/o in inglese. Premesso che il comma 2 del citato art. 136 consente la conversione di un equipollente documento di guida rilasciato da uno Stato non comunitario solo in presenza di accordi bilaterali e a condizione di reciprocità, dovendo altrimenti lo straniero, entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, necessariamente conseguire ex novo una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida; il riferimento alla disciplina della conversione della patente estera risulta del tutto inappropriato, in quanto l'opponente nel giudizio a quo è cittadino bosniaco, munito di patente conseguita nel proprio paese in corso di validità, la quale - non essendo ricompresa la Bosnia Erzegovina tra i paesi extracomunitari con cui vigono convenzioni per la sostituzione delle patenti - non è conseguentemente convertibile. Da ciò si appalesa l'intrinseca ed insanabile contraddittorietà delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, le quali si basano sull'errato presupposto di una diretta (ma non spiegata) interrelazione tra la necessità dello svolgimento dell'esame (richiesto allo straniero extracomunitario titolare di patente estera non convertibile, entro un anno dall'acquisto della residenza in Italia) e la convertibilità della patente (istituto che, qualora applicabile, prescinde completamente dall'espletamento dell'esame medesimo). Sotto altro profilo, il giudice a quo , non dubitando affatto della legittimità della sanzione irrogata all'opponente, in applicazione della norma censurata, bensì contestando la disciplina del rilascio della patente, fa derivare l'asserita lesione degli evocati parametri non già dalla norma denunciata, quanto piuttosto dalle disposizioni (neppure individuate) riguardanti lo svolgimento delle prove per il conseguimento della patente italiana, riguardo alle quali non é spiegato in alcun modo la pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio principale. La sottoposizione a scrutinio di una disposizione inconferente rispetto all'oggetto delle censure si risolve in un'evidente aberratio ictus . Infine, risulta carente la motivazione sulla non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità che vengono riferiti ai singoli parametri in modo del tutto generico ed apodittico. In particolare, il rimettente, da un lato, non individua i principi consuetudinari di diritto internazionale generalmente riconosciuti che, a suo dire, sarebbero stati tradotti negli artt. 7 e 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che tramite l'obbligo di conformazione ex art. 10, primo comma, Cost. sarebbero incorporati nell'ordinamento italiano; dall'altro, richiama genericamente la CEDU nel suo contenuto complessivo, senza considerare che le relative disposizioni possono integrare, quali norme interposte, il parametro (nella specie neppure evocato) dell'art. 117, primo comma, Cost. Sulla necessità per lo straniero di conseguire ex novo , entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, una patente italiana mediante il superamento del prescritto esame di guida, v. la citata ordinanza n. 76/2000. Per l'inammissibilità delle questioni fondate su argomentazioni intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorie, v. le citate sentenze n. 360/2010 e n. 294/2010. Per l'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni in caso di omessa spiegazione della pregiudizialità del richiesto vaglio di costituzionalità per la definizione del thema decidendum del giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 48/2011, ordinanze n. 63/2011 e n. 59/2011. Sull' aberratio ictus , v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 120/2011. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 126/2011 e n. 347/2010. In relazione all'efficacia rafforzata che l'art. 10 Cost. accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, v. la citata sentenza n. 15/1996. Nel senso che le disposizioni della CEDU possono integrare, quali norme interposte, il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 113/2011, n. 80/2011, n. 1/2011, n. 196/2010, n. 187/2010, n. 138/2010, n. 317/2009, n. 311/2009, n. 39/2008, n. 349/2007 e n. 348/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 4 e 10 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cividale del Friuli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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