Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/2011
Corte cost., ord. 8 giugno 2011, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/2011
- Data di deposito
- 8 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 3, decreto-legge n. 366 del 4 settembre 1987
- legge n. 452 del 3 novembre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 35671
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 - che prevede l'esclusione del socio dalla società in caso di assenze dal lavoro superiori a quindici giorni - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione. La questione, infatti, è stata sollevata in un giudizio cautelare già definito dal giudice a quo con l'accoglimento dell'istanza di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c., sicché il remittente ha, su questa domanda, esaurito la sua potestas iudicandi ; d'altra parte, la questione risulta prematura in ordine al giudizio di merito, poiché il giudice l'ha sollevata prima di fissare l'udienza di discussione, per cui il rapporto processuale non si è ancora instaurato. Sull'ammissibilità delle questioni incidentali sollevate in sede cautelare quando il giudice non provveda sulla domanda, oppure quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce, v. le sentenze n. 161 del 2008 e n. 151 del 2009. Sull'inammissibilità delle questioni incidentali sollevate in una fase antecedente a quella del valido radicamento del contraddittorio, v. la sentenza n. 451 del 1993. Sull'inammissibilità delle questioni incidentali premature v., da ultimo, le ordinanze n. 277 e n. 363 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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