Corte costituzionale
Ordinanza n. 169/2011
Corte cost., ord. 13 maggio 2011, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 169/2011
- Data di deposito
- 13 maggio 2011
- Data di decisione
- 11 maggio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:169
Norme oggetto del giudizio
- 133, deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 35657
È inammissibile per carenza del requisito oggettivo il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal Comitato promotore nei confronti del Governo, la cui decisione di indire lo svolgimento delle consultazioni referendarie in una data diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative avrebbe costituito, in ipotesi, una scelta irragionevole adottata, tra l'altro, in violazione del principio di leale collaborazione, rappresentando un tentativo di elusione della richiesta referendaria contrastante con i principi d'imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri e di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. Non solo, infatti, non esiste una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore in ordine alla scelta della data del referendum, da cui l'inconferenza del richiamo al principio di leale collaborazione, ma non risulta violato nemmeno il principio di buon andamento, giacché - fatto salvo il caso di sussistenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella specie inesistenti - spetta al Governo, nella decisione in merito alla fissazione della data del referendum, valutare i possibili interessi coinvolti, ivi compreso quello al contenimento della spesa. D'altro canto, non è possibile riscontrare una lesione delle attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dall'art. 75, Cost., nel presunto effetto di disinformazione degli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria asseritamente derivante dal predetto mancato accorpamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l'Acqua Pubblica nei confronti del Consiglio dei ministri con ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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