Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/2011

Corte cost., ord. 13 maggio 2011, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
169/2011
Data di deposito
13 maggio 2011
Data di decisione
11 maggio 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:169

Norme oggetto del giudizio

  • 133, deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011

Parametri

Massime

Massima n. 35657

È inammissibile per carenza del requisito oggettivo il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal Comitato promotore nei confronti del Governo, la cui decisione di indire lo svolgimento delle consultazioni referendarie in una data diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative avrebbe costituito, in ipotesi, una scelta irragionevole adottata, tra l'altro, in violazione del principio di leale collaborazione, rappresentando un tentativo di elusione della richiesta referendaria contrastante con i principi d'imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri e di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. Non solo, infatti, non esiste una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore in ordine alla scelta della data del referendum, da cui l'inconferenza del richiamo al principio di leale collaborazione, ma non risulta violato nemmeno il principio di buon andamento, giacché - fatto salvo il caso di sussistenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella specie inesistenti - spetta al Governo, nella decisione in merito alla fissazione della data del referendum, valutare i possibili interessi coinvolti, ivi compreso quello al contenimento della spesa. D'altro canto, non è possibile riscontrare una lesione delle attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dall'art. 75, Cost., nel presunto effetto di disinformazione degli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria asseritamente derivante dal predetto mancato accorpamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l'Acqua Pubblica nei confronti del Consiglio dei ministri con ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze