Corte costituzionale
Ordinanza n. 139/2011
Corte cost., ord. 15 aprile 2011, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 139/2011
- Data di deposito
- 15 aprile 2011
- Data di decisione
- 6 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:139
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35593
Nel giudizio di legittimità costituzionalità in via incidentale l'oggetto è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze; sicché altri parametri ed altri profili di costituzionalità diversi da quelli evocati dal giudice rimettente non possono formare oggetto della decisione. V., in argomento, le sentenze n. 327, n. 227 e n. 50 del 2010.
Massima n. 35594
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 51 Cost., nella parte in cui, contrariamente a quanto previsto per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, tale norma non consentirebbe di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari. Il giudice remittente, infatti, oltre ad ammettere (in astratto) che il testo della disposizione impugnata non precluda, in sé, l'accesso ai posti pubblici da parte di cittadini extracomunitari, dà anche atto di come a tale conclusione sia già pervenuto, in precedenti identiche occasioni, il Tribunale di cui egli fa parte, dando concreta applicazione della norma impugnata in modo da fare venir meno i prospettati dubbi di legittimità costituzionale; sicché lo scrutinio di costituzionalità - fondato sull'esistenza di un'unica pronuncia contraria della Corte di cassazione - si risolve nell'improprio tentativo di ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione già ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata, nonché già applicata dal medesimo Tribunale (e dal medesimo giudice). Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancato esperimento della praticabilità di diverse interpretazioni conformi al dettato costituzionale, v., di recente, le ordinanze n. 322 del 2010, n. 15 e n. 101 del 2011. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo della interpretazione preferita dal rimettente v., tra le altre, la sentenza n. 320 del 2009 e le ordinanze n. 363 e n. 322 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 51 della Costituzione, dal Giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Rimini, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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