Corte costituzionale
Ordinanza n. 135/2011
Corte cost., ord. 13 aprile 2011, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 135/2011
- Data di deposito
- 13 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000
Massime
Massima n. 35587
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117 primo comma, della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti del 15 novembre 2000) - dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'ordinanza di rimessione, per un verso, si limita a riprodurre il capo di imputazione che, a sua volta, si risolve in una mera e generica parafrasi della norma incriminatrice, senza aggiungere alcunché sul fatto oggetto della contestazione e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo censurato; per altro verso, si limita a far cenno alla circostanza che, nel giudizio a quo , si procede per il «reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato», di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dal che deriverebbe la sicura rilevanza della questione sollevata. Le suddette carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza precludono lo scrutinio nel merito della questione. - Sulla mancanza di specifico riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, idoneo a permettere la verifica dell'asserita rilevanza della questione stessa, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 65 e n. 64 del 2011, n. 318 e n. 253 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Tirano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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