Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/2011

Corte cost., ord. 13 aprile 2011, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
135/2011
Data di deposito
13 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:135

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35587

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117 primo comma, della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti del 15 novembre 2000) - dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'ordinanza di rimessione, per un verso, si limita a riprodurre il capo di imputazione che, a sua volta, si risolve in una mera e generica parafrasi della norma incriminatrice, senza aggiungere alcunché sul fatto oggetto della contestazione e sulla sua effettiva riconducibilità al paradigma punitivo censurato; per altro verso, si limita a far cenno alla circostanza che, nel giudizio a quo , si procede per il «reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato», di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dal che deriverebbe la sicura rilevanza della questione sollevata. Le suddette carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza precludono lo scrutinio nel merito della questione. - Sulla mancanza di specifico riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, idoneo a permettere la verifica dell'asserita rilevanza della questione stessa, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 65 e n. 64 del 2011, n. 318 e n. 253 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Tirano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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