Corte costituzionale
Ordinanza n. 134/2011
Corte cost., ord. 13 aprile 2011, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 134/2011
- Data di deposito
- 13 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, lett. r), legge n. 69 del 22 aprile 2005
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, punto 6, Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 584 del 13 giugno 2002
Massime
Massima n. 35586
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18, comma 1, lett. r ), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano». Poiché la sentenza n. 227 del 2010, successiva alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata - nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia -, è venuto meno il limite alla possibilità del rifiuto di consegna cui si riferisce la censura dei rimettenti, con la conseguente manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, divenute prive di oggetto. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 18, comma 1, lett. r ), della legge n. 69 del 2005, v. la citata sentenza n. 227/2010 - Per identici esiti decisori, conseguenti alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata di cui alla sentenza n. 227/2010, v. le richiamate ordinanze n. 85 del 2011 e n. 306 del 2010 - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 415/2008, n. 269/2008, n. 290/2002, n. 34/2002 e n. 575/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia e dalla Corte di appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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