Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/2011

Corte cost., ord. 13 aprile 2011, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
134/2011
Data di deposito
13 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, lett. r), legge n. 69 del 22 aprile 2005

Parametri

Massime

Massima n. 35586

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18, comma 1, lett. r ), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano». Poiché la sentenza n. 227 del 2010, successiva alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata - nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia -, è venuto meno il limite alla possibilità del rifiuto di consegna cui si riferisce la censura dei rimettenti, con la conseguente manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, divenute prive di oggetto. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 18, comma 1, lett. r ), della legge n. 69 del 2005, v. la citata sentenza n. 227/2010 - Per identici esiti decisori, conseguenti alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata di cui alla sentenza n. 227/2010, v. le richiamate ordinanze n. 85 del 2011 e n. 306 del 2010 - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni divenute prive di oggetto per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 415/2008, n. 269/2008, n. 290/2002, n. 34/2002 e n. 575/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia e dalla Corte di appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze