Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2011

Corte cost., ord. 13 aprile 2011, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/2011
Data di deposito
13 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:131

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35583

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Tutte le ordinanze di rimessione si limitano a riportare un generico capo d'imputazione senza fare alcun riferimento alla vicenda concreta oggetto del giudizio e, dunque, presentano inemendabili carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza, tali da precludere la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente e, quindi, lo scrutinio nel merito delle questioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gallina e dal Giudice di pace di Albano laziale con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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